la trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento

A norma del secondo comma dell’art. 88, “Se il fallito possiede immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il curatore notifica un estratto della sentenza dichiarativa di fallimento ai competenti uffici, perche’ sia trascritto nei pubblici registri”.
Nella prassi corrente si è rilevato che non sempre le Conservatorie accettano la semplice notifica del curatore, ed in ogni caso, è certo che il Conservatore non provvede a trascrivere la sentenza medesima su tutti i beni ma più semplicemente solo sulla partita iva della società fallita. Ne deriva che ad una visura ipotecaria successiva delle formalità pregiudizievoli gravanti sui beni nelle disponibilità del Fallimento, la trascrizione non compare.
Nella prassi costante si è riscontrato che i conservatori dei pubblici registri immobiliari spesso non si accontentano dell’estratto della sentenza, ma richiedono l’adempimento delle normali formalità di cui agli artt. 2657 e segg. , tra cui la nota di trascrizione.
Si tratta di compilare documenti e moduli che non richiedono la presenza personale del curatore, il quale, può pertanto avvalersi di società e agenzie specializzate o del Consulente Tecnico Nominato o altro Tecnico di sua fiducia (facendosi preliminarmente autorizzare dal comitato dei creditori a norma del primo comma dell’art. 32).
Si rileva che i costi dellla trascrizione ammontano alla data odierna (2019) a 294,00 euro per ogni gruppo di immobili trascritto per ogni Conservatoria a cui competono i beni.
I costi del servizio di compilazione e deposito invece dipendono dal numero di immobili e dal numero di Conservatorie e pertanto è sempre consigliata la richiesta di un preventivo.